Art. 4.
(Contributi finanziari).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di turismo marino possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, all'adattamento e all'allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.